Basi legali

Legislazione svizzera

La violenza domestica ha molte sfaccettature e manifesta i propri effetti su diversi aspetti della vita. La relativa lotta tocca diversi ambiti del diritto. Di conseguenza diverse leggi federali contengono norme relative alla violenza domestica: il Codice penale svizzero (CP, RS 311.0), il Codice civile svizzero (CC, RS 210) e la Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV, RS 312.5).

Non esiste una legge nazionale sulla protezione dalla violenza; la mozione parlamentare che ne richiedeva l’adozione è stata respinta nel 2009. Unicamente l’art. 28b CC obbliga i Cantoni a prevedere che alla parte lesa, su richiesta, vengano concesse misure di diritto civile di protezione contro la violenza domestica, le minacce e le molestie. La messa in pratica di tale disposizione è riservata ai Cantoni, ragione per cui si riscontrano differenze a livello cantonale riguardo alle misure protettive disponibili. Nel frattempo, tutti i Cantoni hanno inserito norme di protezione contro la violenza nella loro legislazione di polizia oppure hanno promulgato leggi speciali al riguardo.

La Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza è attualmente in discussione e apporta degli adattamenti concernenti il Codice civile, la procedura civile (CPC, RS 272), il Codice penale e il Codice penale militare (CPM, RS 321.0). Troverete maggiori informazioni relative alle delibere su questo soggetto al seguente link www.parlament.ch.

L’obiettivo di tali modifiche è rimediare alle carenze della legislazione esistente e migliorare la protezione delle persone dalla violenza domestica e dallo stalking.

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA LEGISLAZIONE SVIZZERA SI TROVANO

Nella Scheda informativa n. 11 “Violenza domestica nella legislazione svizzera“ dell’Ufficio federale dell’uguaglianza fra donna e uomo (UFU)

Nella tabella riassuntiva sulle basi legali cantonali dell’UFU